Art. 18

Comitato di monitoraggio IPA

In vigore dal 2 mag 2014
Comitato di monitoraggio IPA 1.   La Commissione e il beneficiario dell'IPA II istituiscono un comitato di monitoraggio IPA entro sei mesi dall'entrata in vigore della prima convenzione di finanziamento. 2.   Il comitato di monitoraggio IPA esamina l'efficacia, l'efficienza, la qualità, la coerenza, il coordinamento e la conformità complessive dell'attuazione di tutte le azioni nel conseguimento dei rispettivi obiettivi. A questo scopo si basa, laddove opportuno, sulle informazioni fornite dai comitati di monitoraggio settoriali. Se necessario, raccomanda azioni correttive. 3.   Il comitato di monitoraggio IPA è composto da rappresentanti della Commissione, dal coordinatore nazionale IPA e da rappresentanti di altre autorità e organismi nazionali competenti del beneficiario dell'IPA II nonché, se opportuno, delle organizzazioni internazionali, tra cui le istituzioni finanziarie internazionali e altri portatori di interessi quali la società civile e le organizzazioni del settore privato. 4.   Le riunioni del comitato di monitoraggio IPA sono presiedute congiuntamente da un rappresentante della Commissione e dal coordinatore nazionale IPA. 5.   Il comitato di monitoraggio IPA adotta il proprio regolamento interno. 6.   Il comitato di controllo IPA si riunisce almeno una volta l'anno. Inoltre, possono essere convocate riunioni ad hoc, specialmente su base tematica, su iniziativa della Commissione o del beneficiario dell'IPA II.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2014:447:oj#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Comitato di monitoraggio IPA (Art. 18 Regolamento (UE) 2014/447) — Testo vigente | Portale Normativo