Art. 21
Principi
In vigore dal 2 mag 2014
Principi
1. L'assistenza IPA II è soggetta a valutazioni, conformemente all', paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 allo scopo di migliorarne la pertinenza, la coerenza, la qualità, l'efficienza, l'efficacia, il valore aggiunto europeo, la coerenza e la sinergia con il pertinente dialogo sulla strategia.
2. Le valutazioni possono essere condotte a livello politico, strategico, tematico, settoriale, di programma e operativo, nonché a livello nazionale o regionale.
3. I risultati delle valutazioni sono presi in considerazione dal comitato di monitoraggio IPA e dai comitati di monitoraggio settoriali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2014:447:oj#art-21