Art. 17
Rettifiche finanziarie
In vigore dal 2 mag 2014
Rettifiche finanziarie
1. Al fine di garantire che i fondi dell'IPA II vengano utilizzati in conformità con le norme vigenti, la Commissione applica meccanismi di rettifica finanziaria.
2. Una rettifica finanziaria può essere effettuata nei seguenti casi:
a)
individuazione di un errore, un'irregolarità o una frode specifici;
b)
individuazione di una carenza o insufficienza nei sistemi di gestione e di controllo del beneficiario dell'IPA II.
3. La Commissione applica le rettifiche finanziarie sulla base dell'individuazione degli importi versati indebitamente e delle implicazioni finanziarie per il bilancio. Se tali importi non possono essere identificati con precisione al fine di applicare singole rettifiche, la Commissione può applicare rettifiche forfettarie o basate su un'estrapolazione dei risultati.
4. Laddove opportuno, le rettifiche finanziarie sono effettuate per compensazione.
5. Nel decidere l'importo di una rettifica, la Commissione tiene conto della natura e della gravità dell'errore o dell'irregolarità specifici e/o dell'entità e delle implicazioni finanziarie delle carenze o delle insufficienze riscontrate nel sistema di gestione e di controllo del programma in questione.
Storico versioni
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