Art. 72

Co-sponsorizzazione

In vigore dal 16 apr 2014
Co-sponsorizzazione 1.   Fatto salvo l', se una sperimentazione clinica ha più di un promotore, tutti i promotori hanno le responsabilità previste per un promotore dal presente regolamento, a meno che non decidano altrimenti in un contratto scritto che ne stabilisce le rispettive responsabilità. Se il contratto non specifica a quale promotore è attribuita una determinata responsabilità, tale responsabilità ricade su tutti i promotori. 2.   In deroga al paragrafo 1, i promotori hanno la responsabilità congiunta di stabilire: a) un promotore responsabile del rispetto degli obblighi propri di un promotore nelle procedure di autorizzazione di cui ai capi II e III; b) un promotore responsabile in qualità di punto di contatto per la ricezione di tutti i quesiti dei soggetti, degli sperimentatori o di qualsiasi Stato membro interessato in merito alla sperimentazione clinica e la fornitura delle relative risposte; c) un promotore responsabile dell'attuazione delle misure adottate conformemente all'.
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