Art. 74
Rappresentante legale del promotore nell'Unione
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Rappresentante legale del promotore nell'Unione
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Se il promotore di una sperimentazione clinica non ha sede nell'Unione europea, deve nominare un rappresentante legale (persona fisica o giuridica) stabilito nell'Unione. Il rappresentante legale ha il compito di assicurare che il promotore rispetti tutti gli obblighi previsti dal regolamento e riceve ogni comunicazione ufficiale, la quale si intende come inviata direttamente al promotore. Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire un'eccezione e non richiedere il rappresentante legale se la sperimentazione riguarda solo il loro territorio (o anche un paese terzo), a patto che sia designata una persona di contatto sul loro territorio. Infine, per le sperimentazioni condotte in più Stati membri, tutti i Paesi coinvolti possono concordare di disapplicare tale obbligo purché venga designata almeno una persona di contatto nell'Unione per ricevere le comunicazioni.
La norma mira a garantire che vi sia un referente stabilito nell'Unione europea responsabile del rispetto delle regole e della ricezione di tutte le comunicazioni quando il promotore della sperimentazione clinica si trova all'estero.
Si applica ai promotori di sperimentazioni cliniche non stabiliti nell'Unione europea, ai loro rappresentanti legali o persone di contatto, nonché agli Stati membri coinvolti.
Un'azienda farmaceutica con sede negli Stati Uniti intende avviare una sperimentazione clinica in Italia e Spagna. Non essendo stabilita nell'Unione, l'azienda deve nominare un rappresentante legale con sede nell'Unione europea per garantire l'osservanza del regolamento e ricevere le comunicazioni ufficiali, a meno che entrambi gli Stati non concordino sulla semplice nomina di una persona di contatto nell'Unione.
Il promotore non stabilito nell'Unione deve garantire la presenza di un proprio rappresentante legale nell'Unione incaricato di assicurare l'osservanza degli obblighi e ricevere le comunicazioni; in alternativa, ove concesso dagli Stati membri, sussiste l'obbligo di designare almeno una persona da contattare nel territorio o nell'Unione.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.