Art. 74

Rappresentante legale del promotore nell'Unione

In vigore dal 16 apr 2014
Rappresentante legale del promotore nell'Unione 1.   Se il promotore di una sperimentazione clinica non è stabilito nell'Unione, tale promotore garantisce che una persona fisica o giuridica sia stabilita nell'Unione in qualità di suo rappresentante legale. Tale rappresentante legale è incaricato di garantire l'osservanza degli obblighi del promotore a norma del presente regolamento ed è il destinatario di tutte le comunicazioni con il promotore ivi previste. Qualsiasi comunicazione trasmessa a tale rappresentante legale è considerata una comunicazione al promotore. 2.   Gli Stati membri possono scegliere di non applicare il paragrafo 1 per quanto concerne le sperimentazioni cliniche condotte esclusivamente all'interno del loro territorio, o nel loro territorio e in quello di un paese terzo, purché garantiscano che il promotore designi almeno una persona da contattare sul loro territorio in relazione a tale sperimentazione clinica che sia il destinatario di tutte le comunicazioni con il promotore previste nel presente regolamento. 3.   Per quanto concerne le sperimentazioni cliniche condotte in più di uno Stato membro, tutti gli Stati membri in questione possono scegliere di non applicare il paragrafo 1 purché garantiscano che il promotore designi almeno una persona da contattare nell'Unione in relazione a tale sperimentazione clinica che sia il destinatario di tutte le comunicazioni con il promotore previste nel presente regolamento.
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In sintesi

Se il promotore di una sperimentazione clinica non ha sede nell'Unione europea, deve nominare un rappresentante legale (persona fisica o giuridica) stabilito nell'Unione. Il rappresentante legale ha il compito di assicurare che il promotore rispetti tutti gli obblighi previsti dal regolamento e riceve ogni comunicazione ufficiale, la quale si intende come inviata direttamente al promotore. Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire un'eccezione e non richiedere il rappresentante legale se la sperimentazione riguarda solo il loro territorio (o anche un paese terzo), a patto che sia designata una persona di contatto sul loro territorio. Infine, per le sperimentazioni condotte in più Stati membri, tutti i Paesi coinvolti possono concordare di disapplicare tale obbligo purché venga designata almeno una persona di contatto nell'Unione per ricevere le comunicazioni.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire che vi sia un referente stabilito nell'Unione europea responsabile del rispetto delle regole e della ricezione di tutte le comunicazioni quando il promotore della sperimentazione clinica si trova all'estero.

A chi si applica

Si applica ai promotori di sperimentazioni cliniche non stabiliti nell'Unione europea, ai loro rappresentanti legali o persone di contatto, nonché agli Stati membri coinvolti.

Esempio pratico

Un'azienda farmaceutica con sede negli Stati Uniti intende avviare una sperimentazione clinica in Italia e Spagna. Non essendo stabilita nell'Unione, l'azienda deve nominare un rappresentante legale con sede nell'Unione europea per garantire l'osservanza del regolamento e ricevere le comunicazioni ufficiali, a meno che entrambi gli Stati non concordino sulla semplice nomina di una persona di contatto nell'Unione.

Adempimenti e conseguenze

Il promotore non stabilito nell'Unione deve garantire la presenza di un proprio rappresentante legale nell'Unione incaricato di assicurare l'osservanza degli obblighi e ricevere le comunicazioni; in alternativa, ove concesso dagli Stati membri, sussiste l'obbligo di designare almeno una persona da contattare nel territorio o nell'Unione.

Domande frequenti

Cosa succede se un'autorità invia una comunicazione al rappresentante legale?Qualsiasi comunicazione inviata al rappresentante legale è considerata a tutti gli effetti come una comunicazione trasmessa direttamente al promotore.
È sempre obbligatorio nominare un rappresentante legale per i promotori esterni all'Unione?No, gli Stati membri possono decidere di non richiederlo per sperimentazioni condotte solo nel loro territorio (o con paesi terzi) o per sperimentazioni multinazionali se tutti gli Stati coinvolti concordano, a condizione che venga designata una persona da contattare.
Chi può assumere il ruolo di rappresentante legale del promotore?Il ruolo può essere assunto da una persona fisica oppure da una persona giuridica stabilita nell'Unione europea.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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