Art. 76
Risarcimento danni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Risarcimento danni
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Gli Stati membri devono istituire o assicurare sistemi, come assicurazioni o garanzie equivalenti, per risarcire i danni derivanti dalla partecipazione a una sperimentazione clinica nel loro territorio. Tali sistemi devono essere proporzionati alla portata e alla natura del rischio specifico. Il promotore e lo sperimentatore sono obbligati a ricorrere a questi meccanismi secondo le forme previste dallo Stato in cui si svolge lo studio. Tuttavia, per le sperimentazioni a basso livello di intervento non è richiesto un sistema di copertura supplementare se i possibili danni sono già coperti da un sistema di risarcimento esistente.
La norma mira a tutelare i partecipanti a una sperimentazione clinica garantendo loro un adeguato risarcimento in caso di danni subiti a causa della sperimentazione stessa.
Si applica agli Stati membri, ai soggetti partecipanti alle sperimentazioni cliniche, ai promotori e agli sperimentatori.
Un paziente partecipa a una sperimentazione clinica su un nuovo farmaco e riporta un danno fisico causato dal trattamento. Il paziente potrà ottenere il risarcimento del danno grazie alla copertura assicurativa o alla garanzia attivata dal promotore e dallo sperimentatore per quella sperimentazione.
Gli Stati membri devono garantire l'esistenza di idonei sistemi di risarcimento; il promotore e lo sperimentatore hanno l'obbligo di utilizzare tali sistemi nella forma adeguata per lo Stato membro interessato.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.