Art. 76

Risarcimento danni

In vigore dal 16 apr 2014
Risarcimento danni 1.   Gli Stati membri garantiscono l'esistenza di sistemi di risarcimento dei danni subiti da un soggetto a causa della partecipazione a una sperimentazione clinica condotta nel loro territorio sotto forma di assicurazione, garanzia o di meccanismi analoghi che siano equivalenti, quanto a finalità, e commisurati alla natura e portata del rischio. 2.   Il promotore e lo sperimentatore utilizzano i sistemi di cui al paragrafo 1 nella forma adeguata per lo Stato membro interessato in cui è condotta la sperimentazione clinica. 3.   Gli Stati membri non richiedono al promotore l'uso supplementare dei sistemi di cui al paragrafo 1 per sperimentazioni cliniche a basso livello di intervento se ogni possibile danno che un soggetto può subire a causa dell'utilizzo del medicinale sperimentale conformemente al protocollo della specifica sperimentazione clinica sul territorio di tale Stato membro è coperto dal sistema di risarcimento applicabile già esistente.
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In sintesi

Gli Stati membri devono istituire o assicurare sistemi, come assicurazioni o garanzie equivalenti, per risarcire i danni derivanti dalla partecipazione a una sperimentazione clinica nel loro territorio. Tali sistemi devono essere proporzionati alla portata e alla natura del rischio specifico. Il promotore e lo sperimentatore sono obbligati a ricorrere a questi meccanismi secondo le forme previste dallo Stato in cui si svolge lo studio. Tuttavia, per le sperimentazioni a basso livello di intervento non è richiesto un sistema di copertura supplementare se i possibili danni sono già coperti da un sistema di risarcimento esistente.

Perché esiste questa norma

La norma mira a tutelare i partecipanti a una sperimentazione clinica garantendo loro un adeguato risarcimento in caso di danni subiti a causa della sperimentazione stessa.

A chi si applica

Si applica agli Stati membri, ai soggetti partecipanti alle sperimentazioni cliniche, ai promotori e agli sperimentatori.

Esempio pratico

Un paziente partecipa a una sperimentazione clinica su un nuovo farmaco e riporta un danno fisico causato dal trattamento. Il paziente potrà ottenere il risarcimento del danno grazie alla copertura assicurativa o alla garanzia attivata dal promotore e dallo sperimentatore per quella sperimentazione.

Adempimenti e conseguenze

Gli Stati membri devono garantire l'esistenza di idonei sistemi di risarcimento; il promotore e lo sperimentatore hanno l'obbligo di utilizzare tali sistemi nella forma adeguata per lo Stato membro interessato.

Domande frequenti

Quali forme possono assumere i sistemi di risarcimento?I sistemi di risarcimento possono assumere la forma di un'assicurazione, di una garanzia o di meccanismi analoghi equivalenti, commisurati al rischio della sperimentazione.
Chi ha l'obbligo di utilizzare i sistemi di risarcimento?L'obbligo ricade sul promotore e sullo sperimentatore, che devono avvalersi dei sistemi di risarcimento nella forma idonea richiesta dallo Stato membro interessato.
È sempre richiesta una copertura supplementare per le sperimentazioni a basso livello di intervento?No, gli Stati membri non la richiedono se i potenziali danni derivanti dall'uso del medicinale sperimentale secondo protocollo sono già coperti da un sistema di risarcimento applicabile esistente.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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