Art. 71
Promotore
In vigore dal 16 apr 2014
Promotore
Una sperimentazione clinica può avere uno o più promotori.
Qualsiasi promotore può delegare, mediante un contratto scritto, una parte o la totalità dei suoi compiti a una persona fisica, a una società, a un'istituzione o a un'organizzazione. Tale delega non pregiudica la responsabilità del promotore, soprattutto per quanto concerne la sicurezza dei soggetti, l'affidabilità e la robustezza dei dati ottenuti dalla sperimentazione clinica.
Lo sperimentatore e il promotore possono essere la stessa persona.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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