Art. 71 · Promotore

Art. 71

Promotore

In vigore dal 16 apr 2014
Promotore Una sperimentazione clinica può avere uno o più promotori. Qualsiasi promotore può delegare, mediante un contratto scritto, una parte o la totalità dei suoi compiti a una persona fisica, a una società, a un'istituzione o a un'organizzazione. Tale delega non pregiudica la responsabilità del promotore, soprattutto per quanto concerne la sicurezza dei soggetti, l'affidabilità e la robustezza dei dati ottenuti dalla sperimentazione clinica. Lo sperimentatore e il promotore possono essere la stessa persona.
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