Art. 12
Etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature
In vigore dal 16 apr 2014
Etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature
1. I prodotti e le apparecchiature che contengono, o il cui funzionamento dipende dai gas fluorurati a effetto serra, sono immessi in commercio solo se etichettati. Il presente paragrafo si applica solo a:
a)
apparecchiature di refrigerazione;
b)
apparecchiature di condizionamento;
c)
pompe di calore;
d)
apparecchiature di protezione antincendio;
e)
commutatori elettrici;
f)
generatori di aerosol contenenti gas fluorurati a effetto serra, a eccezione di aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici;
g)
tutti i contenitori per gas fluorurati a effetto serra;
h)
solventi a base di gas fluorurati a effetto serra;
i)
cicli Rankine a fluido organico.
2. I prodotti o le apparecchiature soggetti a esenzione a norma dell’, paragrafo 3, sono etichettati come tali e includono un riferimento che tali prodotti o apparecchiature possono essere impiegati unicamente per il fine per cui, secondo tale articolo, è stata concessa un’esenzione.
3. L’etichetta prevista ai sensi del paragrafo 1 riporta le seguenti indicazioni:
a)
un riferimento che il prodotto o l’apparecchiatura contiene gas fluorurati a effetto serra, o che il relativo funzionamento dipende da tali gas;
b)
la denominazione industriale accettata per il gas fluorurato a effetto serra o, in mancanza, la denominazione chimica;
c)
a decorrere dal 1o gennaio 2017, la quantità espressa in peso e in CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra contenuta nel prodotto o nell’apparecchiatura o la quantità di gas fluorurati a effetto serra per la quale è progettata l’apparecchiatura e il potenziale di riscaldamento globale di tali gas.
L’etichetta prevista ai sensi del paragrafo 1 riporta le seguenti indicazioni, se del caso:
a)
un riferimento che i gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate;
b)
un riferimento che il commutatore elettrico presenta un comprovato tasso di perdita annuale inferiore allo 0,1 % riportato nelle specifiche tecniche del fabbricante.
4. L’etichetta deve essere chiaramente leggibile e indelebile e deve essere posta:
a)
vicino ai punti di accesso per la ricarica o il recupero dei gas fluorurati a effetto serra; o
b)
sulla parte del prodotto o dell’apparecchiatura in cui tali gas sono contenuti.
L’etichetta è redatta nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto o l’apparecchiatura deve essere immesso/a in commercio.
5. Le schiume e i polioli premiscelati contenenti gas fluorurati a effetto serra possono essere immessi in commercio soltanto se i gas fluorurati a effetto serra sono identificati con un’etichetta in cui è riportata la denominazione industriale accettata o, in mancanza, la denominazione chimica. L’etichetta deve indicare chiaramente che la schiuma o il poliolo premiscelato contiene gas fluorurati a effetto serra.
Nel caso di pannelli di schiuma, le informazioni devono essere riportate in modo chiaro e indelebile sui pannelli.
6. I gas fluorurati a effetto serra rigenerati o riciclati sono etichettati con l’indicazione che la sostanza è stata rigenerata o riciclata, informazioni sul numero di lotto e il nome e l’indirizzo dell’impianto di rigenerazione o riciclaggio.
7. I gas fluorurati a effetto serra immessi in commercio a fini di distruzione sono etichettati con l’indicazione che il contenuto del contenitore può unicamente essere distrutto.
8. I gas fluorurati a effetto serra immessi in commercio a fini di esportazione diretta sono etichettati con l’indicazione che il contenuto del contenitore può unicamente essere esportato direttamente.
9. I gas fluorurati a effetto serra immessi in commercio per essere impiegati nel materiale militare sono etichettati con l’indicazione che il contenuto del contenitore può unicamente essere impiegato a tal fine.
10. I gas fluorurati a effetto serra immessi in commercio ai fini dell’incisione di materiale semiconduttore o della pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione di semiconduttori sono etichettati con l’indicazione che il contenuto del contenitore può unicamente essere impiegato a tal fine.
11. I gas fluorurati a effetto serra immessi in commercio per essere impiegati come materia prima sono etichettati con l’indicazione che il contenuto del contenitore può unicamente essere impiegato come materia prima.
12. I gas fluorurati a effetto serra immessi in commercio a fini della produzione di aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici sono etichettati con l’indicazione che il contenuto del contenitore può unicamente essere impiegato a tal fine.
13. Le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 5 figurano nei manuali d’uso dei prodotti e delle apparecchiature in questione.
Per i prodotti e le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150 le informazioni sono incluse anche nella descrizione utilizzata a fini di pubblicità.
14. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, decidere il formato delle etichette di cui al paragrafo 1 e ai paragrafi da 4 a 12 e può abrogare atti adottati ai sensi dell’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 842/2006. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’.
15. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare gli obblighi di etichettatura di cui ai paragrafi da 4 a 12, se del caso, alla luce degli sviluppi commerciali o tecnologici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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