Art. 10

Formazione e certificazione

In vigore dal 16 apr 2014
Formazione e certificazione 1.   Gli Stati membri, sulla base dei requisiti minimi di cui al paragrafo 5, stabiliscono o adeguano programmi di certificazione, compresi i processi di valutazione. Gli Stati membri assicurano la disponibilità di corsi di formazione per le persone fisiche incaricate di svolgere i seguenti compiti: a) installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento delle apparecchiature elencate all’, paragrafo 2, lettere da a) a f); b) controlli delle perdite nelle apparecchiature di cui all’, paragrafo 2, lettere da a) a e), a norma dell’, paragrafo 1; c) recupero di gas fluorurati a effetto serra, a norma dell’, paragrafo 1. 2.   Gli Stati membri assicurano la disponibilità di programmi di formazione destinati alle persone fisiche incaricate di recuperare gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature di condizionamento d’aria dei veicoli a motore che rientrano nell’ambito d’applicazione della direttiva 2006/40/CE, sulla base dei requisiti minimi di cui al paragrafo 5. 3.   I programmi di certificazione e i corsi di formazione di cui ai paragrafi 1 e 2 prevedono le seguenti materie: a) regolamentazione e norme tecniche applicabili; b) prevenzione delle emissioni; c) recupero dei gas fluorurati a effetto serra; d) manipolazione sicura delle apparecchiature del tipo e delle dimensioni contemplati nel certificato; e) informazioni sulle pertinenti tecnologie che consentono di sostituire i gas fluorurati a effetto serra o di ridurne l’uso e di manipolare questi gas in condizioni di sicurezza. 4.   Nell’ambito dei programmi di certificazione di cui al paragrafo 1, i certificati sono subordinati alla condizione che i richiedenti abbiano completato con esito positivo un processo di valutazione istituito a norma dei paragrafi 1, 3 e 5. 5.   I requisiti minimi in materia di programmi di certificazione sono stabiliti nei regolamenti da (CE) n. 303/2008 a (CE) n. 306/2008 della Commissione e nel paragrafo 12. I requisiti minimi in materia di attestati di formazione sono stabiliti nel regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione e nel paragrafo 12. Tali requisiti minimi specificano, per ciascun tipo di apparecchiatura di cui ai paragrafi 1 e 2, le competenze pratiche e le conoscenze teoriche richieste, ove appropriato, distinguendo tra le varie attività contemplate, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di certificati e attestati di formazione. 6.   Gli Stati membri istituiscono o adeguano sulla base dei requisiti minimi di cui al paragrafo 5 programmi di certificazione per le imprese che svolgono l’installazione, l’assistenza, la manutenzione, la riparazione o lo smantellamento delle apparecchiature elencate all’, paragrafo 2,lettere da a) a d), per conto di altre parti. 7.   Gli attuali certificati e attestati di formazione emessi a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 restano validi, conformemente alle condizioni alle quali sono stati originariamente rilasciati. 8.   Gli Stati membri assicurano che tutte le persone fisiche in possesso dei certificati rilasciati nell’ambito dei programmi di certificazione di cui ai paragrafi 1 e 7 abbiano accesso a ciascuna delle seguenti informazioni: a) le tecnologie di cui al paragrafo 3, lettera e); e b) i requisiti normativi vigenti per l’utilizzo delle apparecchiature contenenti refrigeranti alternativi ai gas fluorurati a effetto serra. 9.   Gli Stati membri assicurano la disponibilità di corsi di formazione destinati alle persone fisiche che desiderano aggiornare le proprie conoscenze in relazione alle materie di cui al paragrafo 3. 10.   Entro il 1o gennaio 2017 gli Stati membri comunicano alla Commissione i programmi di certificazione e di formazione. Gli Stati membri riconoscono i certificati e gli attestati di formazione rilasciati dagli altri Stati membri a norma del presente articolo. Essi non limitano la libera prestazione di servizi né la libertà di stabilimento in ragione del fatto che il certificato è stato rilasciato in un altro Stato membro. 11.   Qualsiasi impresa che affidi un compito di cui al paragrafo 1, a un’altra impresa, adotta tutte le misure ragionevoli per accertarsi che quest’ultima sia in possesso dei certificati necessari per le attività richieste a norma del presente articolo. 12.   Ove, ai fini dell’applicazione del presente articolo, risulti necessario prevedere un approccio più armonizzato alla formazione e alla certificazione, la Commissione, mediante atti di esecuzione, adatta e aggiorna i requisiti minimi riguardo alle competenze e conoscenze contemplate, specifica le modalità di certificazione o attestazione e le condizioni del reciproco riconoscimento e abroga atti adottati ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 842/2006. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’. Nell’esercizio delle competenze a essa conferite dal presente paragrafo, la Commissione tiene conto degli attuali sistemi di qualificazione o certificazione pertinenti. 13.   La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, il formato della comunicazione di cui al paragrafo 10 del presente articolo e abrogare atti adottati ai sensi dell’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 842/2006. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’. 14.   Qualora gli obblighi a norma del presente articolo, relativi alla fornitura di attività di certificazione e formazione, impongano oneri sproporzionati a uno Stato membro in ragione dell’esigua entità della sua popolazione e della conseguente mancanza di domanda per tali formazioni e certificazioni, si può adempiere a tali obblighi tramite il riconoscimento di certificati rilasciati in altri Stati membri. Gli Stati membri che applicano il presente paragrafo ne informano la Commissione che a sua volta ne informa gli altri Stati membri. 15.   Nessuna disposizione contenuta nel presente articolo impedisce agli Stati membri di istituire ulteriori programmi di certificazione e formazione relativi ad apparecchiature diverse da quelle indicate nel paragrafo 1.
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