Art. 4
Controlli delle perdite
In vigore dal 16 apr 2014
Controlli delle perdite
1. Gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente non contenuti in schiume provvedono affinché le apparecchiature siano controllate per verificare la presenza di eventuali perdite.
Le apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente, non sono soggette ai controlli delle perdite di cui al presente articolo, purché le apparecchiature siano etichettate come ermeticamente sigillate.
I commutatori elettrici non sono soggetti a controlli delle perdite ai sensi del presente articolo purché rispettino una delle condizioni seguenti:
a)
presentino un comprovato tasso di perdita annuale inferiore allo 0,1 % riportato nelle specifiche tecniche del fabbricante e sono etichettati come tali;
b)
siano muniti di un dispositivo di controllo della pressione o della densità; o
c)
contengano meno di 6 kg di gas fluorurati a effetto serra.
2. Il paragrafo 1 si applica agli operatori delle seguenti apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra:
a)
apparecchiature fisse di refrigerazione;
b)
apparecchiature fisse di condizionamento d’aria;
c)
pompe di calore fisse;
d)
apparecchiature fisse di protezione antincendio;
e)
celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
f)
commutatori elettrici;
g)
cicli Rankine a fluido organico.
Riguardo alle apparecchiature di cui al primo comma, lettere da a) a e), i controlli sono svolti da persone fisiche certificate conformemente alle norme di cui all’.
In deroga al paragrafo 1, primo comma, fino al 31 dicembre 2016 le apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra o le apparecchiature ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti meno di 6 kg di gas fluorurati a effetto serra, non sono soggette a controlli delle perdite.
3. I controlli delle perdite di cui al paragrafo 1 sono effettuati con la seguente frequenza:
a)
per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente ma inferiori a 50 tonnellate di CO2 equivalente: almeno ogni 12 mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 24 mesi;
b)
per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 50 tonnellate di CO2 equivalente ma inferiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente: almeno ogni sei mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 12 mesi;
c)
per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente: almeno ogni tre mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni sei mesi.
4. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 per le apparecchiature di protezione antincendio di cui al paragrafo 2, lettera d), sono considerati soddisfatti purché sussistano le due condizioni seguenti:
a)
il regime di controllo vigente è conforme alle norme ISO 14520 o EN 15004; e
b)
l’apparecchiatura di protezione antincendio è controllata con la frequenza stabilita al paragrafo 3.
5. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, specificare i requisiti in materia di controlli delle perdite da effettuare ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo per ogni tipo di apparecchiature di cui allo stesso paragrafo, individuare le parti delle apparecchiature che presentano la maggiore probabilità di perdite e abrogare gli atti adottati ai sensi dell’, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 842/2006. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’.
Storico versioni
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