Art. 6
Tenuta dei registri
In vigore dal 16 apr 2014
Tenuta dei registri
1. Gli operatori di apparecchiature per cui sono necessari controlli per verificare la presenza di eventuali perdite a norma dell’, paragrafo 1, istituiscono e tengono, per ciascuna di tali apparecchiature, registri in cui sono specificate le seguenti informazioni:
a)
la quantità e il tipo di gas fluorurati a effetto serra;
b)
le quantità di gas fluorurati a effetto serra aggiunti durante l’installazione, la manutenzione o l’assistenza o a causa di perdite;
c)
se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati siano state riciclate o rigenerate, incluso il nome e l’indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato;
d)
le quantità di gas fluorurati a effetto serra recuperati;
e)
l’identità dell’impresa che ha provveduto all’installazione, all’assistenza, alla manutenzione e, ove del caso, alla riparazione o allo smantellamento delle apparecchiature compreso, ove del caso, il relativo numero di certificato;
f)
le date e i risultati dei controlli effettuati ai sensi dell’, paragrafi da 1 a 3;
g)
qualora l’apparecchiatura sia stata smantellata, le misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra.
2. A meno che i dati di cui al paragrafo 1 non siano conservati in una banca dati creata dalle autorità competenti degli Stati membri, si applicano le seguenti norme:
a)
gli operatori di cui al paragrafo 1 conservano i registri di cui a detto paragrafo per almeno cinque anni.
b)
le imprese che svolgono le attività di cui al paragrafo 1, lettera e), per conto degli operatori conservano i registri di cui al paragrafo 1 per almeno cinque anni.
Su richiesta, i registri di cui al paragrafo 1 sono messi a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione. Nella misura in cui tali registri contengano informazioni ambientali, si applica, a seconda dei casi, la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18) o il regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (19).
3. Ai fini dell’, paragrafo 4, le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra istituiscono registri contenenti informazioni pertinenti relative agli acquirenti di gas fluorurati a effetto serra, compresi i seguenti dettagli:
a)
i numeri dei certificati degli acquirenti; e
b)
le rispettive quantità di gas fluorurati a effetto serra acquistati.
Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra conservano tali registri per almeno cinque anni.
Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra, su richiesta, mettono tali registri a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione.
Nella misura in cui i registri contengano informazioni ambientali, si applica, a seconda dei casi, la direttiva 2003/4/CE o il regolamento (CE) n. 1367/2006.
4. La Commissione può, mediante un atto di esecuzione, stabilire il formato dei registri di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo e specificare in che modo devono essere istituiti e tenuti. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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