Art. 8
Recupero
In vigore dal 16 apr 2014
Recupero
1. Gli operatori di apparecchiature fisse o di unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra non contenuti in schiume, assicurano che il recupero di tali gas sia svolto da persone fisiche che detengono i pertinenti certificati secondo quanto disposto all’, in modo che i suddetti gas siano riciclati, rigenerati o distrutti.
Questo obbligo si applica agli operatori delle seguenti apparecchiature:
a)
circuiti di raffreddamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria fisso e di pompe di calore fisse;
b)
circuiti di raffreddamento di unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero;
c)
apparecchiature fisse contenenti solventi a base di gas fluorurati a effetto serra;
d)
apparecchiature fisse di protezione antincendio;
e)
commutatori elettrici fissi.
2. L’impresa che utilizza un contenitore di gas fluorurati a effetto serra immediatamente prima del suo smaltimento provvede al recupero degli eventuali gas residui al fine di garantirne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione.
3. Gli operatori di prodotti e apparecchiature non elencati al paragrafo 1, comprese le apparecchiature mobili, contenenti gas fluorurati a effetto serra provvedono, per quanto ciò sia fattibile sul piano tecnico e non comporti costi sproporzionati, a far recuperare i gas da persone fisiche adeguatamente qualificate, affinché essi siano riciclati, rigenerati o distrutti o provvedono alla loro distruzione senza previo recupero.
Il recupero di gas fluorurati a effetto serra da apparecchiature di condizionamento d’aria di veicoli stradali che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20) è effettuato da persone fisiche adeguatamente qualificate.
Ai fini del recupero dei gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature di condizionamento d’aria dei veicoli a motore che rientrano nell’ambito d’applicazione della direttiva 2006/40/CE, solo le persone fisiche in possesso almeno di un attestato di formazione ai sensi dell’, paragrafo 2, sono ritenute adeguatamente qualificate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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