Art. 11

Restrizioni all’immissione in commercio

In vigore dal 16 apr 2014
Restrizioni all’immissione in commercio 1.   L’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature elencati all’allegato III, a eccezione del materiale militare, è vietata a decorrere dalla data ivi indicata, con eventuali distinzioni, ove del caso, in funzione del tipo di gas fluorurato che contengono o del potenziale di riscaldamento globale di tale gas. 2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle apparecchiature per le quali è stato stabilito, nelle specifiche per la progettazione ecocompatibile adottate ai sensi della direttiva 2009/125/CE che, grazie alla maggiore efficienza energetica ottenuta nel corso del loro funzionamento, le loro emissioni di CO2 equivalente nel corso del ciclo di vita sarebbero inferiori a quelle di apparecchiature equivalenti che soddisfano le specifiche per la progettazione ecocompatibile e che non contengono idrofluorocarburi. 3.   Su richiesta motivata di un’autorità competente di uno Stato membro e tenendo conto degli obiettivi del presente regolamento, in via eccezionale la Commissione può, mediante atti di esecuzione, autorizzare una deroga per massimo quattro anni al fine di consentire l’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature elencati nell’allegato III che contengono gas fluorurati a effetto serra, o il cui funzionamento dipende da tali gas, qualora sia dimostrato che: a) per un particolare prodotto o parte di apparecchiatura o per una particolare categoria di prodotti o apparecchiature non sono disponibili alternative o non possono essere impiegate per ragioni tecniche o di sicurezza; o b) il ricorso ad alternative tecnicamente valide e sicure comporterebbe costi sproporzionati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’. 4.   Ai fini dell’esercizio dell’installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas per cui è richiesto un certificato o un attestato a norma dell’, i gas fluorurati a effetto serra sono esclusivamente venduti a e acquistati da imprese in possesso dei certificati o degli attestati pertinenti a norma dell’ o da imprese che impiegano persone in possesso di un certificato o di un attestato di formazione ai sensi dell’, paragrafi 2 e 5. Il presente paragrafo non impedisce alle imprese non certificate che non svolgono le attività di cui alla prima frase del presente paragrafo, di raccogliere, trasportare o consegnare gas fluorurati a effetto serra. 5.   Le apparecchiature non ermeticamente sigillate, caricate con gas fluorurati a effetto serra, sono vendute agli utilizzatori finali unicamente qualora sia dimostrato che l’installazione è effettuata da un’impresa certificata a norma dell’. 6.   La Commissione raccoglie, sulla base dei dati messi a disposizione dagli Stati membri, informazioni sui codici, gli standard o le norme degli Stati membri riguardo alle tecnologie sostitutive che utilizzano alternative ai gas fluorurati a effetto serra in apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d’aria e pompe di calore e in schiume. La Commissione pubblica una relazione di sintesi sulle informazioni raccolte ai sensi del primo comma entro il 1o gennaio 2017.
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