Art. 3
Prevenzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra
In vigore dal 16 apr 2014
Prevenzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra
1. Il rilascio intenzionale nell’atmosfera di gas fluorurati a effetto serra è vietato se questo rilascio non è tecnicamente necessario per l’uso previsto.
2. Gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra prendono delle precauzioni per prevenire il rilascio accidentale («perdita») di tali gas e adottano tutte le misure tecnicamente ed economicamente praticabili per minimizzare la perdita di gas fluorurati a effetto serra.
3. Se viene rilevata una perdita di gas fluorurati a effetto serra, gli operatori assicurano che l’apparecchiatura sia riparata senza indebito ritardo.
Se l’apparecchiatura è soggetta a controlli delle perdite a norma dell’, paragrafo 1, ed è stata riparata una perdita nell’apparecchiatura, gli operatori assicurano che quest’ultima sia controllata da una persona fisica certificata entro un mese dalla riparazione per verificare che la riparazione sia stata efficace.
4. Le persone fisiche che svolgono le attività di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a c), sono certificate conformemente all’, paragrafi 4 e 7, e adottano misure precauzionali per prevenire la perdita di gas fluorurati a effetto serra.
Le imprese che svolgono l’installazione, l’assistenza, la manutenzione, la riparazione o lo smantellamento delle apparecchiature elencate all’, paragrafo 2, lettere da a) a d), sono certificate conformemente all’, paragrafi 6 e 7 e adottano misure precauzionali per prevenire la perdita di gas fluorurati a effetto serra.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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