Art. 14

Precarica delle apparecchiature con idrofluorocarburi

In vigore dal 16 apr 2014
Precarica delle apparecchiature con idrofluorocarburi 1.   A decorrere dal 1o gennaio 2017 le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e le pompe di calore caricate con idrofluorocarburi sono immesse in commercio unicamente se gli idrofluorocarburi caricati nelle apparecchiature sono considerati all’interno del sistema di quote di cui al capo IV. 2.   All’atto di immettere in commercio apparecchiature precaricate di cui al paragrafo 1, i fabbricanti e gli importatori di tali apparecchiature assicurano che la conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 sia pienamente documentata e redigono una dichiarazione di conformità al riguardo. A decorrere dal 1o gennaio 2018, qualora gli idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature non siano stati immessi sul mercato prima di caricare le apparecchiature, gli importatori di tali apparecchiature assicurano che entro il 31 marzo di ogni anno l’accuratezza della documentazione e della dichiarazione di conformità sia verificata, per l’anno civile precedente, da un organismo di controllo indipendente. L’organismo di controllo deve essere: a) accreditato a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (21); o b) accreditato per la verifica dei documenti finanziari conformemente alla legislazione dello Stato membro interessato. I fabbricanti e gli importatori di apparecchiature di cui al paragrafo 1 conservano la documentazione e la dichiarazione di conformità per almeno cinque anni dal momento dell’immissione in commercio di tali apparecchiature. Gli importatori di apparecchiature che immettono in commercio le apparecchiature precaricate che contengono idrofluorocarburi non immessi sul mercato prima di caricare le apparecchiature, si assicurano di essere registrati conformemente all’, paragrafo 1, lettera e). 3.   Con la redazione della dichiarazione di conformità, i fabbricanti e gli importatori di apparecchiature di cui al paragrafo 1 si assumono la responsabilità del rispetto delle prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2. 4.   La Commissione decide, mediante atti di esecuzione, le modalità dettagliate relative alla dichiarazione di conformità e alla verifica da parte dell’organismo di controllo indipendente di cui al paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’.
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