Art. 12 · Etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature

Art. 12

Etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature

In vigore dal 16 apr 2014
Etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature 1.   I prodotti e le apparecchiature che contengono, o il cui funzionamento dipende dai gas fluorurati a effetto serra, sono immessi in commercio solo se etichettati. Il presente paragrafo si applica solo a: a) apparecchiature di refrigerazione; b) apparecchiature di condizionamento; c) pompe di calore; d) apparecchiature di protezione antincendio; e) commutatori elettrici; f) generatori di aerosol contenenti gas fluorurati a effetto serra, a eccezione di aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici; g) tutti i contenitori per gas fluorurati a effetto serra; h) solventi a base di gas fluorurati a effetto serra; i) cicli Rankine a fluido organico. 2.   I prodotti o le apparecchiature soggetti a esenzione a norma dell’, paragrafo 3, sono etichettati come tali e includono un riferimento che tali prodotti o apparecchiature possono essere impiegati unicamente per il fine per cui, secondo tale articolo, è stata concessa un’esenzione. 3.   L’etichetta prevista ai sensi del paragrafo 1 riporta le seguenti indicazioni: a) un riferimento che il prodotto o l’apparecchiatura contiene gas fluorurati a effetto serra, o che il relativo funzionamento dipende da tali gas; b) la denominazione industriale accettata per il gas fluorurato a effetto serra o, in mancanza, la denominazione chimica; c) a decorrere dal 1o gennaio 2017, la quantità espressa in peso e in CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra contenuta nel prodotto o nell’apparecchiatura o la quantità di gas fluorurati a effetto serra per la quale è progettata l’apparecchiatura e il potenziale di riscaldamento globale di tali gas. L’etichetta prevista ai sensi del paragrafo 1 riporta le seguenti indicazioni, se del caso: a) un riferimento che i gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate; b) un riferimento che il commutatore elettrico presenta un comprovato tasso di perdita annuale inferiore allo 0,1 % riportato nelle specifiche tecniche del fabbricante. 4.   L’etichetta deve essere chiaramente leggibile e indelebile e deve essere posta: a) vicino ai punti di accesso per la ricarica o il recupero dei gas fluorurati a effetto serra; o b) sulla parte del prodotto o dell’apparecchiatura in cui tali gas sono contenuti. L’etichetta è redatta nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto o l’apparecchiatura deve essere immesso/a in commercio. 5.   Le schiume e i polioli premiscelati contenenti gas fluorurati a effetto serra possono essere immessi in commercio soltanto se i gas fluorurati a effetto serra sono identificati con un’etichetta in cui è riportata la denominazione industriale accettata o, in mancanza, la denominazione chimica. L’etichetta deve indicare chiaramente che la schiuma o il poliolo premiscelato contiene gas fluorurati a effetto serra. Nel caso di pannelli di schiuma, le informazioni devono essere riportate in modo chiaro e indelebile sui pannelli. 6.   I gas fluorurati a effetto serra rigenerati o riciclati sono etichettati con l’indicazione che la sostanza è stata rigenerata o riciclata, informazioni sul numero di lotto e il nome e l’indirizzo dell’impianto di rigenerazione o riciclaggio. 7.   I gas fluorurati a effetto serra immessi in commercio a fini di distruzione sono etichettati con l’indicazione che il contenuto del contenitore può unicamente essere distrutto. 8.   I gas fluorurati a effetto serra immessi in commercio a fini di esportazione diretta sono etichettati con l’indicazione che il contenuto del contenitore può unicamente essere esportato direttamente. 9.   I gas fluorurati a effetto serra immessi in commercio per essere impiegati nel materiale militare sono etichettati con l’indicazione che il contenuto del contenitore può unicamente essere impiegato a tal fine. 10.   I gas fluorurati a effetto serra immessi in commercio ai fini dell’incisione di materiale semiconduttore o della pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione di semiconduttori sono etichettati con l’indicazione che il contenuto del contenitore può unicamente essere impiegato a tal fine. 11.   I gas fluorurati a effetto serra immessi in commercio per essere impiegati come materia prima sono etichettati con l’indicazione che il contenuto del contenitore può unicamente essere impiegato come materia prima. 12.   I gas fluorurati a effetto serra immessi in commercio a fini della produzione di aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici sono etichettati con l’indicazione che il contenuto del contenitore può unicamente essere impiegato a tal fine. 13.   Le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 5 figurano nei manuali d’uso dei prodotti e delle apparecchiature in questione. Per i prodotti e le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150 le informazioni sono incluse anche nella descrizione utilizzata a fini di pubblicità. 14.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, decidere il formato delle etichette di cui al paragrafo 1 e ai paragrafi da 4 a 12 e può abrogare atti adottati ai sensi dell’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 842/2006. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’. 15.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare gli obblighi di etichettatura di cui ai paragrafi da 4 a 12, se del caso, alla luce degli sviluppi commerciali o tecnologici.
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