Art. 30
Cooperazione con le autorità di audit
In vigore dal 16 apr 2014
Cooperazione con le autorità di audit
1. La Commissione collabora con le autorità di audit per coordinare i rispettivi piani e metodi di audit e scambia con esse quanto prima possibile i risultati degli audit realizzati sui sistemi di gestione e di controllo al fine di utilizzare in modo ottimale e proporzionato le risorse di controllo disponibili ed evitare inutili doppioni.
2. La Commissione e le autorità di audit si riuniscono periodicamente per uno scambio di opinioni su questioni relative al miglioramento dei sistemi di gestione e di controllo.
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