Art. 28
Pagamento ai beneficiari
In vigore dal 16 apr 2014
Pagamento ai beneficiari
Le autorità responsabili garantiscono che i beneficiari ricevano l’importo totale del finanziamento pubblico per intero e il più rapidamente possibile. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari.
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