Art. 29

Funzioni dell’autorità di audit

In vigore dal 16 apr 2014
Funzioni dell’autorità di audit 1.   Per suffragare il parere formulato ai sensi dell’ del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, l’autorità di audit garantisce lo svolgimento di attività di audit sui sistemi di gestione e di controllo e su un campione adeguato di spese incluse nei conti annuali. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’ del presente regolamento, relativi allo status delle autorità di audit e alle condizioni che devono rispettare nell’eseguire gli audit. 2.   Qualora le attività di audit siano svolte da un organismo diverso dall’autorità di audit, quest’ultima si accerta che tale organismo disponga della competenza specialistica e dell’indipendenza funzionale necessarie. 3.   L’autorità di audit si assicura che il lavoro di revisione contabile sia conforme agli standard di audit riconosciuti a livello internazionale.
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