Art. 27

Principi generali sui controlli delle autorità responsabili

In vigore dal 16 apr 2014
Principi generali sui controlli delle autorità responsabili 1.   Le autorità responsabili effettuano un controllo amministrativo sistematico e, per raggiungere un livello sufficiente di affidabilità, lo completano con controlli sul posto, in caso anche con controlli sul posto senza preavviso delle spese connesse alle richieste di pagamento dei beneficiari, che sono dichiarate nei conti annuali. 2.   Con riferimento ai controlli sul posto, l’autorità responsabile costituisce il campione di controllo a partire dall’intera popolazione dei beneficiari includendo, se opportuno, una parte casuale e una parte basata sul rischio, in modo da ottenere un tasso di errore rappresentativo e un livello minimo di fiducia, mirando nel contempo anche agli errori più elevati. 3.   L’autorità responsabile redige una relazione di controllo per ogni controllo sul posto. 4.   Qualora i problemi riscontrati si rivelino di natura sistemica e siano quindi potenzialmente fonte di rischio per altri progetti, l’autorità responsabile garantisce che sia svolto un ulteriore esame, se necessario anche controlli supplementari, per stabilire l’entità di tali problemi e se il tasso di errore vada oltre la soglia accettabile. L’autorità responsabile prende le necessarie misure preventive e correttive e le comunica alla Commissione nella sintesi di cui all’, paragrafo 5, primo comma, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 5.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le disposizioni necessarie finalizzate a un’applicazione uniforme del presente articolo. Tali disposizioni possono riguardare in particolare: a) i controlli amministrativi e i controlli sul posto, compresi i controlli sul posto senza preavviso, che l’autorità responsabile è tenuta a realizzare per accertare il rispetto degli obblighi, degli impegni e dei criteri di ammissibilità derivanti dall’applicazione del presente regolamento e dei regolamenti specifici, incluse le disposizioni relative al periodo in cui i documenti probatori dovrebbero essere conservati; b) il livello minimo dei controlli sul posto necessari ai fini di un’efficiente gestione dei rischi, nonché le condizioni alle quali gli Stati membri sono tenuti ad intensificare tali controlli o possono ridurli in caso di corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo e di tassi di errore che si situano a un livello accettabile; c) le norme e i metodi di rendicontazione dei controlli e delle verifiche svolti e dei relativi risultati. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
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Principi generali sui controlli delle autorità responsabili (Art. 27 Regolamento (UE) 2014/514) — Testo vigente | Portale Normativo