Art. 26
Designazione delle autorità responsabili
In vigore dal 16 apr 2014
Designazione delle autorità responsabili
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione, ai sensi dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la designazione ufficiale a livello ministeriale delle autorità responsabili degli Stati membri incaricate della gestione e del controllo della spesa nell’ambito del presente regolamento, il più rapidamente possibile dopo l’approvazione del programma nazionale.
2. La designazione di cui al paragrafo 1 è subordinata al rispetto da parte dell’organismo dei criteri di designazione riguardanti l’ambiente interno, le attività di controllo, informazione e comunicazione e il monitoraggio previsti secondo il presente regolamento.
3. La designazione dell’autorità responsabile si fonda sul parere di un organismo di audit, che può essere l’autorità di audit, che valuta il rispetto dei criteri di designazione da parte dell’autorità responsabile. Tale organismo può essere costituito da un’istituzione pubblica autonoma incaricata del monitoraggio, della valutazione e dell’audit dell’amministrazione. L’organismo di audit è indipendente sotto il profilo funzionale dall’autorità responsabile e svolge il proprio compito in conformità con standard internazionalmente riconosciuti. In conformità all’, paragrafo 3 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, nel decidere in merito alla designazione, gli Stati membri possono considerare se i sistemi di gestione e di controllo sono sostanzialmente gli stessi del periodo di programmazione precedente e se il loro funzionamento è stato efficace. Se dai risultati ottenuti dall’audit e dal controllo emerge che gli organismi designati non rispettano più i criteri di designazione, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che sia posto rimedio alle carenze nell’espletamento dei compiti di tali organismi, fra l’altro mettendo fine alla designazione.
4. Al fine di garantire il corretto funzionamento di questo sistema, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ riguardo a:
a)
le condizioni minime per la designazione delle autorità responsabili con riguardo all’ambiente interno, alle attività di controllo, informazione e comunicazione, e al monitoraggio, oltre alle norme sulla procedura per procedere e porre fine alla designazione;
b)
le norme relative alla vigilanza delle autorità responsabili e la procedura per il riesame della loro designazione;
c)
gli obblighi delle autorità responsabili in materia di intervento pubblico e di contenuto delle loro responsabilità di gestione e di controllo.
Storico versioni
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