Art. 24

Responsabilità degli Stati membri

In vigore dal 16 apr 2014
Responsabilità degli Stati membri 1.   Gli Stati membri adempiono agli obblighi di gestione, controllo e audit e assumono le responsabilità che ne derivano indicate nelle norme sulla gestione concorrente di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e al presente regolamento. 2.   Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di gestione e di controllo dei programmi nazionali siano istituiti conformemente al presente regolamento e che funzionino in modo efficace. 3.   Gli Stati membri assegnano risorse adeguate affinché ciascuna autorità competente svolga le sue funzioni lungo tutto il periodo di programmazione. 4.   Gli Stati membri stabiliscono norme e procedure trasparenti per la selezione e l’esecuzione dei progetti in conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici. 5.   Tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione si svolgono utilizzando un sistema di scambio elettronico di dati istituito dalla Commissione. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, i termini e le condizioni a cui deve attenersi tale sistema di scambio elettronico di dati. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
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