Art. 22
Responsabilità nell’ambito della gestione concorrente
In vigore dal 16 apr 2014
Responsabilità nell’ambito della gestione concorrente
Conformemente al principio della gestione concorrente, gli Stati membri e la Commissione sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi nazionali secondo le rispettive responsabilità stabilite dal presente regolamento e dai regolamenti specifici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:514:oj#art-22