Art. 21
Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo
In vigore dal 16 apr 2014
Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo
Ai fini dell’esecuzione del proprio programma nazionale, ciascuno Stato membro istituisce sistemi di gestione e di controllo che prevedono:
a)
la descrizione delle funzioni delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all’interno di ciascuna autorità;
b)
l’osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali autorità e all’interno delle stesse;
c)
procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate;
d)
sistemi informatici per la contabilità, per la memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei dati sugli indicatori, per il monitoraggio e la rendicontazione;
e)
sistemi di rendicontazione e di monitoraggio laddove l’autorità responsabile affidi l’esecuzione di compiti ad un altro organismo;
f)
disposizioni per l’audit del funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo;
g)
sistemi e procedure per garantire un’adeguata traccia di audit;
h)
la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, frodi comprese, e il recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi di mora.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:514:oj#art-21