Art. 21 · Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo

Art. 21

Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo

In vigore dal 16 apr 2014
Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo Ai fini dell’esecuzione del proprio programma nazionale, ciascuno Stato membro istituisce sistemi di gestione e di controllo che prevedono: a) la descrizione delle funzioni delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all’interno di ciascuna autorità; b) l’osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali autorità e all’interno delle stesse; c) procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate; d) sistemi informatici per la contabilità, per la memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei dati sugli indicatori, per il monitoraggio e la rendicontazione; e) sistemi di rendicontazione e di monitoraggio laddove l’autorità responsabile affidi l’esecuzione di compiti ad un altro organismo; f) disposizioni per l’audit del funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo; g) sistemi e procedure per garantire un’adeguata traccia di audit; h) la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, frodi comprese, e il recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi di mora.
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