Art. 19

Spese non ammissibili

In vigore dal 16 apr 2014
Spese non ammissibili Non sono ammissibili a un contributo a carico del bilancio dell’Unione ai sensi dei regolamenti specifici i seguenti costi: a) interessi passivi; b) l’acquisto di terreni non edificati; c) l’acquisto di terreni edificati, qualora il terreno sia necessario all’esecuzione del progetto, per un importo superiore al 10 % della spesa totale ammissibile del progetto considerato; d) l’imposta sul valore aggiunto (IVA) salvo se non recuperabile a norma del diritto nazionale sull’IVA.
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Spese non ammissibili (Art. 19 Regolamento (UE) 2014/514) — Testo vigente | Portale Normativo