Art. 19
Spese non ammissibili
In vigore dal 16 apr 2014
Spese non ammissibili
Non sono ammissibili a un contributo a carico del bilancio dell’Unione ai sensi dei regolamenti specifici i seguenti costi:
a)
interessi passivi;
b)
l’acquisto di terreni non edificati;
c)
l’acquisto di terreni edificati, qualora il terreno sia necessario all’esecuzione del progetto, per un importo superiore al 10 % della spesa totale ammissibile del progetto considerato;
d)
l’imposta sul valore aggiunto (IVA) salvo se non recuperabile a norma del diritto nazionale sull’IVA.
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