Art. 20

Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri

In vigore dal 16 apr 2014
Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri 1.   Su iniziativa di uno Stato membro per ciascun programma nazionale, possono beneficiare di un sostegno finanziario a norma dei regolamenti specifici le azioni di preparazione, gestione, monitoraggio, valutazione, informazione e comunicazione, lavoro di rete, controllo e audit, oltre a misure per il rafforzamento della capacità amministrativa in vista dell’attuazione del presente regolamento e dei regolamenti specifici. 2.   Le misure di cui al paragrafo 1 possono comprendere: a) spese relative alla preparazione, selezione, valutazione, gestione e al monitoraggio del programma, delle azioni o dei progetti; b) spese per gli audit e controlli sul posto di azioni o progetti; c) spese per la valutazione del programma, delle azioni o dei progetti; d) spese relative all’informazione, alla divulgazione e trasparenza in relazione al programma, ad azioni o progetti, comprese le spese risultanti dall’applicazione dell’ e le spese per le campagne d’informazione e sensibilizzazione riguardo allo scopo del programma, organizzate, tra l’altro, a livello locale; e) spese per l’acquisto o locazione, l’installazione e la manutenzione di sistemi informatici di gestione, monitoraggio e valutazione del presente regolamento e dei regolamenti specifici; f) spese per le riunioni dei comitati e sottocomitati di sorveglianza relative all’attuazione delle azioni, compresi i costi relativi agli esperti e agli altri partecipanti a tali comitati e i partecipanti di paesi terzi, se la loro presenza è essenziale per il buon esito dei programmi, delle azioni o dei progetti; g) spese per il rafforzamento della capacità amministrativa per l’attuazione del presente regolamento e dei regolamenti specifici. 3.   Gli Stati membri possono usare gli stanziamenti per finanziare azioni destinate a ridurre l’onere amministrativo a carico dei beneficiari e delle autorità competenti di cui all’, compresi i sistemi di scambio di dati elettronici, ed azioni per rafforzare la capacità delle autorità dello Stato membro e dei beneficiari di amministrare e utilizzare il finanziamento concesso nell’ambito dei regolamenti specifici. 4.   Le azioni possono anche riguardare i quadri finanziari precedenti e successivi. 5.   Nell’eventualità che una o più autorità competenti siano comuni a più di un programma nazionale, è possibile accorpare, del tutto o in parte, gli stanziamenti per le spese di assistenza tecnica dei singoli programmi interessati.
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Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri (Art. 20 Regolamento (UE) 2014/514) — Testo vigente | Portale Normativo