Art. 25

Autorità competenti

In vigore dal 16 apr 2014
Autorità competenti 1.   Ai fini del presente regolamento e dei regolamenti specifici, le autorità competenti sono: a) un’autorità responsabile, vale a dire un organismo pubblico dello Stato membro interessato, costituito dall’organismo designato ai sensi dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, che è responsabile soltanto della gestione e del controllo corretti di un programma nazionale e incaricato di tutte le comunicazioni con la Commissione; b) un’autorità di audit, vale a dire un’autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, indipendente sotto il profilo funzionale dall’autorità responsabile e incaricata di formulare ogni anno il parere di cui all’, paragrafo 5, secondo comma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; c) se opportuno, una o più autorità delegate, vale a dire un organismo pubblico o privato che svolge taluni compiti dell’autorità responsabile, sotto la responsabilità di quest’ultima. 2.   Ciascuno Stato membro definisce le regole che governano le relazioni tra le autorità di cui al paragrafo 1 e le relazioni di queste con la Commissione.
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Autorità competenti (Art. 25 Regolamento (UE) 2014/514) — Testo vigente | Portale Normativo