Art. 22 · Responsabilità nell’ambito della gestione concorrente

Art. 22

Responsabilità nell’ambito della gestione concorrente

In vigore dal 16 apr 2014
Responsabilità nell’ambito della gestione concorrente Conformemente al principio della gestione concorrente, gli Stati membri e la Commissione sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi nazionali secondo le rispettive responsabilità stabilite dal presente regolamento e dai regolamenti specifici.
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