Art. 30 · Cooperazione con le autorità di audit

Art. 30

Cooperazione con le autorità di audit

In vigore dal 16 apr 2014
Cooperazione con le autorità di audit 1.   La Commissione collabora con le autorità di audit per coordinare i rispettivi piani e metodi di audit e scambia con esse quanto prima possibile i risultati degli audit realizzati sui sistemi di gestione e di controllo al fine di utilizzare in modo ottimale e proporzionato le risorse di controllo disponibili ed evitare inutili doppioni. 2.   La Commissione e le autorità di audit si riuniscono periodicamente per uno scambio di opinioni su questioni relative al miglioramento dei sistemi di gestione e di controllo.
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