Art. 32
Impegni di bilancio
In vigore dal 16 apr 2014
Impegni di bilancio
1. Gli impegni di bilancio dell’Unione nel rispetto di ciascun programma nazionale sono assunti in frazioni annue nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.
2. La decisione della Commissione di approvare un programma nazionale costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e, una volta notificata allo Stato membro interessato, un impegno giuridico ai sensi di tale regolamento.
3. Per ciascun programma nazionale, l’impegno di bilancio relativo alla prima frazione segue l’approvazione del programma da parte della Commissione.
4. Gli impegni di bilancio relativi alle frazioni successive sono effettuati dalla Commissione entro il 1o maggio di ogni anno, sulla base della decisione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, salvo ove sia applicabile l’ del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
Storico versioni
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