Art. 16
Struttura del finanziamento
In vigore dal 16 apr 2014
Struttura del finanziamento
1. Il contributo finanziario ai sensi del programma nazionale è erogato sotto forma di sovvenzioni.
2. Le azioni sostenute nel quadro dei programmi nazionali sono cofinanziate da fonti pubbliche o private, non hanno scopo di lucro e non possono beneficiare del finanziamento da altre fonti a carico del bilancio dell’Unione.
3. Il contributo a carico del bilancio dell’Unione non supera il 75 % del totale delle spese ammissibili di un progetto.
4. Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 90 % per azioni specifiche o priorità strategiche definite nei regolamenti specifici.
5. Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 90 % in circostanze eccezionali debitamente giustificate, ad esempio quando - a causa della pressione economica sul bilancio nazionale - i progetti non sarebbero altrimenti attuati e gli obiettivi del programma nazionale non sarebbero realizzati.
6. Il contributo a carico del bilancio dell’Unione all’assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri può raggiungere il 100 % del totale delle spese ammissibili.
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