Art. 15
Revisione intermedia
In vigore dal 16 apr 2014
Revisione intermedia
1. Nel 2018 la Commissione e ciascuno Stato membro rivedono la situazione, alla luce delle relazioni di valutazione intermedia presentate dagli Stati membri ai sensi dell’articolo57, paragrafo 1, lettera a), e alla luce degli sviluppi delle politiche dell’Unione e nello Stato membro interessato.
2. A seguito della revisione di cui al paragrafo 1, e alla luce del relativo risultato, i programmi nazionali possono essere modificati.
3. Le disposizioni dell’ sulla preparazione e sull’approvazione di tali programmi nazionali si applicano per analogia alla preparazione e all’approvazione dei programmi modificati.
4. Ultimata la revisione intermedia e nel quadro della valutazione intermedia di cui all’, paragrafo 2, lettera a), la Commissione riferisce sulla revisione intermedia al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
Storico versioni
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