Art. 13
Dialogo politico
In vigore dal 16 apr 2014
Dialogo politico
1. Per agevolare la predisposizione dei programmi nazionali, ogni Stato membro e la Commissione svolgono un dialogo a livello di alti funzionari, tenendo conto dei pertinenti termini indicativi di cui all’. Il dialogo è incentrato sui risultati globali da conseguire mediante i programmi nazionali per rispondere alle necessità e priorità degli Stati membri nei settori d’intervento disciplinati dai regolamenti specifici, tenendo conto della situazione di partenza nello Stato membro interessato e degli obiettivi dei regolamenti specifici. Il dialogo costituisce anche un’opportunità per uno scambio di opinioni sulle azioni dell’Unione. Il risultato del dialogo orienta la predisposizione e l’approvazione dei programmi nazionali e conterrà un’indicazione del termine previsto per la presentazione dei programmi nazionali degli Stati membri alla Commissione che consenta un’adozione tempestiva del programma. Tale risultato sarà riportato in un verbale approvato.
2. Nel caso di azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, le azioni in questione non sono direttamente orientate allo sviluppo e il dialogo politico persegue la totale coerenza con i principi e gli obiettivi generali dell’azione esterna e della politica estera dell’Unione relativa al paese o alla regione in questione.
3. Conclusi i dialoghi politici la Commissione informa il Parlamento europeo sul risultato complessivo.
4. Se uno Stato membro e la Commissione lo ritengono opportuno, il dialogo politico può essere riavviato dopo la revisione intermedia di cui all’, al fine di riesaminare le necessità di detto Stato membro e le priorità dell’Unione.
Storico versioni
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