Art. 57

Relazioni di valutazione degli Stati membri e della Commissione

In vigore dal 16 apr 2014
Relazioni di valutazione degli Stati membri e della Commissione 1.   Nel rispetto del quadro comune di monitoraggio e valutazione, gli Stati membri presentano alla Commissione: a) entro il 31 dicembre 2017, una relazione di valutazione intermedia sull’esecuzione delle azioni e sui progressi nel conseguimento degli obiettivi dei loro programmi nazionali; b) entro il 31 dicembre 2023, una relazione di valutazione ex post sugli effetti delle azioni nell’ambito dei loro programmi nazionali. 2.   Sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: a) entro il 30 giugno 2018, una relazione di valutazione intermedia sull’attuazione del presente regolamento e dei regolamenti specifici a livello di Unione. Tale relazione di valutazione intermedia comprende altresì la valutazione della revisione intermedia svolta conformemente al presente regolamento e dei regolamenti specifici; b) entro il 30 giugno 2024, una relazione di valutazione ex post sugli effetti del presente regolamento e dei regolamenti specifici a seguito della chiusura dei programmi nazionali. 3.   La valutazione ex post della Commissione esamina altresì l’impatto dei regolamenti specifici sullo sviluppo dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia in termini di contributo ai seguenti obiettivi: a) lo sviluppo di una cultura comune di sicurezza delle frontiere, cooperazione tra autorità di contrasto e gestione delle crisi; b) una gestione efficace dei flussi migratori verso l’Unione; c) lo sviluppo del sistema europeo comune di asilo; d) il trattamento equo e non discriminatorio dei cittadini di paesi terzi; e) la solidarietà e la cooperazione tra Stati membri nell’affrontare le questioni migratorie e di sicurezza interna; f) un approccio comune dell’Unione alla migrazione e alla sicurezza nei confronti di paesi terzi. 4.   Tutte le relazioni di valutazione di cui al presente articolo sono rese pubbliche integralmente, eccetto nel caso in cui le informazioni sono soggette a restrizioni a motivo del loro carattere riservato, in particolare con riguardo alla sicurezza, all’ordine pubblico, alle indagini penali e alla protezione dei dati personali.
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Relazioni di valutazione degli Stati membri e della Commissione (Art. 57 Regolamento (UE) 2014/514) — Testo vigente | Portale Normativo