Art. 55

Quadro comune di monitoraggio e valutazione

In vigore dal 16 apr 2014
Quadro comune di monitoraggio e valutazione 1.   La Commissione svolge un monitoraggio periodico del presente regolamento e dei regolamenti specifici, ove opportuno in cooperazione con gli Stati membri. 2.   L’attuazione dei regolamenti specifici è valutata dalla Commissione in partenariato con gli Stati membri in conformità all’. 3.   È istituito un quadro comune di monitoraggio e valutazione allo scopo di misurare la pertinenza, l’efficacia, l’efficienza, il valore aggiunto e la sostenibilità delle azioni, la semplificazione e la riduzione dell’onere amministrativo, alla luce degli obiettivi del presente regolamento e dei regolamenti specifici, nonché i risultati da questi prodotti in quanto strumenti che contribuiscono allo sviluppo dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per sviluppare ulteriormente il quadro comune di monitoraggio e valutazione. 5.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione le necessarie informazioni per consentire il monitoraggio e la valutazione del presente regolamento e dei regolamenti specifici. 6.   La Commissione esamina altresì la complementarità tra le azioni attuate nell’ambito dei regolamenti specifici e quelle concernenti altre politiche, strumenti e iniziative pertinenti dell’Unione. 7.   La Commissione presta particolare attenzione al monitoraggio e alla valutazione delle azioni e dei programmi riguardanti paesi terzi, conformemente all’.
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Quadro comune di monitoraggio e valutazione (Art. 55 Regolamento (UE) 2014/514) — Testo vigente | Portale Normativo