Art. 8

Azioni dell’Unione e assistenza emergenzialenei paesi terzi o in relazione a tali paesi

In vigore dal 16 apr 2014
Azioni dell’Unione e assistenza emergenzialenei paesi terzi o in relazione a tali paesi 1.   È facoltà della Commissione decidere di finanziare le azioni dell’Unione e l’assistenza emergenziale nei paesi terzi o in relazione a tali paesi, conformemente agli obiettivi e alle azioni definite nei regolamenti specifici. 2.   Nei casi in cui tali azioni sono attuate direttamente, possono presentare domanda di sovvenzione le seguenti entità: a) gli Stati membri; b) paesi terzi, in casi debitamente giustificati in cui la sovvenzione è necessaria per conseguire gli obiettivi del presente regolamento e dei regolamenti specifici; c) organismi congiunti costituiti da paesi terzi e dall’Unione o da Stati membri; d) le organizzazioni internazionali, comprese le organizzazioni regionali, gli organismi, i dipartimenti e le missioni delle Nazioni Unite, le istituzioni finanziarie internazionali, le banche di sviluppo e le istituzioni di giurisdizione internazionale, in quanto contribuiscono agli obiettivi dei regolamenti specifici interessati; e) il CICR e la Federazione internazionale delle società nazionali della Croce rossa e della Mezzaluna rossa; f) le organizzazioni non governative stabilite e registrate nell’Unione e nei paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen; g) le agenzie dell’Unione per assistenza emergenziale.
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