Art. 14
Preparazione e approvazione dei programmi operativi
In vigore dal 16 apr 2014
Preparazione e approvazione dei programmi operativi
1. Ciascuno Stato membro propone, sulla base del risultato del dialogo politico di cui all’, paragrafo 1, un programma pluriennale nazionale in conformità dei regolamenti specifici.
2. Ciascun programma nazionale proposto si riferisce agli esercizi finanziari del periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 e comprende:
a)
una descrizione della situazione di partenza nello Stato membro, corredata dalle informazioni fattuali necessarie per una corretta valutazione delle necessità;
b)
un’analisi delle necessità nello Stato membro e degli obiettivi nazionali definiti per rispondere a tali necessità durante il periodo di applicazione del programma;
c)
un’opportuna strategia che individui gli obiettivi da realizzare con il sostegno del bilancio dell’Unione, e che comprenda i risultati da raggiungere, un calendario indicativo ed esempi di interventi previsti per realizzare tali obiettivi;
d)
una descrizione del modo in cui sono coperti gli obiettivi dei regolamenti specifici;
e)
i meccanismi che garantiscono il coordinamento tra gli strumenti introdotti dai regolamenti specifici e altri strumenti nazionali e dell’Unione;
f)
informazioni sul quadro di monitoraggio e valutazione da istituire e sugli indicatori da utilizzare per misurare i progressi compiuti nell’attuare gli obiettivi perseguiti rispetto alla situazione di partenza nello Stato membro;
g)
le disposizioni di esecuzione del programma nazionale contenenti l’indicazione delle autorità competenti e una descrizione sintetica del sistema di gestione e di controllo previsto;
h)
una descrizione sintetica dell’approccio scelto per dare attuazione al principio di partenariato sancito dall’;
i)
un progetto di piano di finanziamento suddiviso indicativamente per ciascun esercizio finanziario del periodo, compresa un’indicazione delle spese di assistenza tecnica;
j)
i meccanismi e i metodi da utilizzare per pubblicizzare il programma nazionale.
3. Gli Stati membri presentano alla Commissione le proposte di programmi nazionali entro tre mesi dalla conclusione del dialogo politico di cui all’.
4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il modello conformemente al quale sono redatti i programmi nazionali. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
5. Prima di approvare una proposta di programma nazionale, la Commissione esamina:
a)
la sua coerenza rispetto agli obiettivi dei regolamenti specifici e al risultato del dialogo politico di cui all’, paragrafo 1;
b)
la ripartizione dei fondi dell’Unione tra i diversi obiettivi alla luce delle necessità dei regolamenti specifici e, in caso, la motivazione di eventuali scostamenti dalle quote minime fissate nei regolamenti specifici;
c)
la pertinenza degli obiettivi, dei risultati da raggiungere, degli indicatori, il calendario e gli esempi di azioni previste nella proposta di programma nazionale, alla luce della strategia proposta dagli Stati membri;
d)
la pertinenza delle disposizioni di esecuzione di cui al paragrafo 2, lettera g), con riguardo alle azioni previste;
e)
la conformità della proposta di programma con il diritto dell’Unione;
f)
la complementarità con il sostegno finanziario fornito da altri fondi dell’Unione, compreso il Fondo sociale europeo;
g)
ove applicabile ai sensi di un regolamento specifico, con riferimento agli obiettivi e agli esempi di azioni nei paesi terzi o in relazione a tali paesi, la coerenza con i principi e gli obiettivi generali dell’azione esterna e della politica estera dell’Unione relativa al paese o alla regione in questione.
6. La Commissione formula osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta di programma nazionale. Qualora ritenga che la proposta di programma nazionale non sia coerente con gli obiettivi del regolamento specifico alla luce della strategia nazionale che i fondi dell’Unione da destinare a questi obiettivi non siano sufficienti o che il programma non rispetti il diritto dell’Unione, la Commissione invita lo Stato membro interessato a fornire tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, a modificare la proposta di programma nazionale.
7. La Commissione approva ciascun programma nazionale entro sei mesi dalla presentazione ufficiale da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite.
8. Fatto salvo il paragrafo 7 la Commissione informa il Parlamento europeo sul risultato complessivo dell’applicazione dei paragrafi 5 e 6, anche in ordine all’osservanza delle percentuali minime per obiettivo fissate nei pertinenti regolamenti specifici o allo scostamento dalle medesime.
9. Alla luce di nuove o impreviste circostanze, su iniziativa della Commissione o dello Stato membro interessato, un programma nazionale approvato può essere riesaminato e, ove necessario, modificato per il restante periodo di programmazione.
Storico versioni
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