Art. 16 · Struttura del finanziamento

Art. 16

Struttura del finanziamento

In vigore dal 16 apr 2014
Struttura del finanziamento 1.   Il contributo finanziario ai sensi del programma nazionale è erogato sotto forma di sovvenzioni. 2.   Le azioni sostenute nel quadro dei programmi nazionali sono cofinanziate da fonti pubbliche o private, non hanno scopo di lucro e non possono beneficiare del finanziamento da altre fonti a carico del bilancio dell’Unione. 3.   Il contributo a carico del bilancio dell’Unione non supera il 75 % del totale delle spese ammissibili di un progetto. 4.   Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 90 % per azioni specifiche o priorità strategiche definite nei regolamenti specifici. 5.   Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 90 % in circostanze eccezionali debitamente giustificate, ad esempio quando - a causa della pressione economica sul bilancio nazionale - i progetti non sarebbero altrimenti attuati e gli obiettivi del programma nazionale non sarebbero realizzati. 6.   Il contributo a carico del bilancio dell’Unione all’assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri può raggiungere il 100 % del totale delle spese ammissibili.
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