Art. 34
Cumulo del prefinanziamento iniziale e dei saldi annuali
In vigore dal 16 apr 2014
Cumulo del prefinanziamento iniziale e dei saldi annuali
1. La somma complessiva del pagamento del prefinanziamento iniziale e dei pagamenti dei saldi annuali non supera il 95 % del contributo a carico del bilancio dell’Unione al programma nazionale interessato.
2. Una volta raggiunto il massimale del 95 %, gli Stati membri possono continuare a trasmettere alla Commissione le richieste di pagamento.
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