Art. 34 · Cumulo del prefinanziamento iniziale e dei saldi annuali

Art. 34

Cumulo del prefinanziamento iniziale e dei saldi annuali

In vigore dal 16 apr 2014
Cumulo del prefinanziamento iniziale e dei saldi annuali 1.   La somma complessiva del pagamento del prefinanziamento iniziale e dei pagamenti dei saldi annuali non supera il 95 % del contributo a carico del bilancio dell’Unione al programma nazionale interessato. 2.   Una volta raggiunto il massimale del 95 %, gli Stati membri possono continuare a trasmettere alla Commissione le richieste di pagamento.
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