Art. 35

Modalità di prefinanziamento

In vigore dal 16 apr 2014
Modalità di prefinanziamento 1.   A seguito della decisione che approva il programma nazionale, la Commissione versa entro quattro mesi all’autorità responsabile designata un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l’intero periodo di programmazione. Tale importo iniziale a titolo di prefinanziamento rappresenta il 4 % del contributo totale a carico del bilancio dell’Unione al programma nazionale interessato. Nei limiti delle disponibilità di bilancio può essere suddiviso in due rate. 2.   Un importo di prefinanziamento annuale pari al 3 % del contributo totale a carico del bilancio dell’Unione al programma nazionale interessato è versato prima del 1o febbraio 2015. Per gli anni dal 2016 al 2022 tale importo rappresenta il 5 % del contributo totale a carico del bilancio dell’Unione al programma nazionale interessato. 3.   Se un programma nazionale è approvato nel 2015 o successivamente, il prefinanziamento iniziale e il prefinanziamento annuale sono versati entro 60 giorni dall’approvazione del programma nazionale, in base alle disponibilità di bilancio. 4.   Nel caso di modifiche al contributo totale a carico del bilancio dell’Unione al programma nazionale, l’importo del prefinanziamento iniziale e quello del prefinanziamento annuale sono riveduti di conseguenza e recepiti nella decisione di finanziamento. 5.   Il prefinanziamento è utilizzato per effettuare pagamenti ai beneficiari che attuano il programma nazionale, nonché per le competenti autorità per coprire le spese relative all’assistenza tecnica. A tali fini è messo immediatamente a disposizione dell’autorità responsabile.
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Modalità di prefinanziamento (Art. 35 Regolamento (UE) 2014/514) — Testo vigente | Portale Normativo