Art. 35
Modalità di prefinanziamento
In vigore dal 16 apr 2014
Modalità di prefinanziamento
1. A seguito della decisione che approva il programma nazionale, la Commissione versa entro quattro mesi all’autorità responsabile designata un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l’intero periodo di programmazione. Tale importo iniziale a titolo di prefinanziamento rappresenta il 4 % del contributo totale a carico del bilancio dell’Unione al programma nazionale interessato. Nei limiti delle disponibilità di bilancio può essere suddiviso in due rate.
2. Un importo di prefinanziamento annuale pari al 3 % del contributo totale a carico del bilancio dell’Unione al programma nazionale interessato è versato prima del 1o febbraio 2015. Per gli anni dal 2016 al 2022 tale importo rappresenta il 5 % del contributo totale a carico del bilancio dell’Unione al programma nazionale interessato.
3. Se un programma nazionale è approvato nel 2015 o successivamente, il prefinanziamento iniziale e il prefinanziamento annuale sono versati entro 60 giorni dall’approvazione del programma nazionale, in base alle disponibilità di bilancio.
4. Nel caso di modifiche al contributo totale a carico del bilancio dell’Unione al programma nazionale, l’importo del prefinanziamento iniziale e quello del prefinanziamento annuale sono riveduti di conseguenza e recepiti nella decisione di finanziamento.
5. Il prefinanziamento è utilizzato per effettuare pagamenti ai beneficiari che attuano il programma nazionale, nonché per le competenti autorità per coprire le spese relative all’assistenza tecnica. A tali fini è messo immediatamente a disposizione dell’autorità responsabile.
Storico versioni
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