Art. 37

Entrate con destinazione specifica interne

In vigore dal 16 apr 2014
Entrate con destinazione specifica interne 1.   Costituiscono entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell’ del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012: i) le somme che, in applicazione degli del presente regolamento, devono essere versate al bilancio dell’Unione, compresi gli interessi; ii) le somme che, in seguito alla chiusura dei programmi nell’ambito del quadro finanziario pluriennale precedente, sono versate al bilancio dell’Unione, compresi gli interessi. 2.   Le somme di cui al paragrafo 1 sono versate al bilancio dell’Unione e, in caso di riutilizzo, sono utilizzate in primo luogo per finanziare le spese ai sensi dei regolamenti specifici.
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