Art. 39

Pagamento del saldo annuale

In vigore dal 16 apr 2014
Pagamento del saldo annuale 1.   La Commissione procede al pagamento del saldo annuale in base al piano di finanziamento in vigore, ai conti annuali dell’esercizio finanziario corrispondente del programma nazionale, e alla corrispondente decisione di liquidazione. 2.   I conti annuali coprono i versamenti effettuati dall’autorità responsabile durante l’esercizio finanziario, compresi i versamenti relativi all’assistenza tecnica, per il quale sono stati rispettati i requisiti di controllo di cui all’. 3.   In base alle disponibilità di bilancio, il pagamento del saldo annuale è effettuato entro sei mesi dalla data in cui la Commissione ha ritenuto ammissibili le informazioni e i documenti di cui all’, paragrafo 1, e all’ ed è stato liquidato l’ultimo conto annuale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:514:oj#art-39

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Pagamento del saldo annuale (Art. 39 Regolamento (UE) 2014/514) — Testo vigente | Portale Normativo