Art. 11
Intervento sussidiario e proporzionato
In vigore dal 16 apr 2014
Intervento sussidiario e proporzionato
1. Gli Stati membri e le loro autorità competenti quali specificate all’ sono responsabili dell’esecuzione dei programmi e svolgono i rispettivi compiti ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti specifici a un livello appropriato, conformemente al quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato e nel rispetto del presente regolamento e dei regolamenti specifici.
2. Le modalità di attuazione e di impiego del sostegno finanziario concesso nell’ambito dei regolamenti specifici, in particolare le risorse finanziarie e amministrative richieste per la rendicontazione, la valutazione, la gestione e il controllo, tengono conto del principio di proporzionalità rispetto al livello di sostegno assegnato, riducendo così l’onere amministrativo ed agevolando un’efficace attuazione.
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