Art. 9
Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione
In vigore dal 16 apr 2014
Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione
1. Su iniziativa o per conto della Commissione, possono beneficiare di un sostegno finanziario a norma dei regolamenti specifici le misure e le attività preparatorie, di monitoraggio, assistenza tecnica e amministrativa, valutazione, audit e controllo necessarie all’attuazione del presente regolamento e dei regolamenti specifici.
2. Le misure e le attività di cui al paragrafo 1 possono comprendere:
a)
l’assistenza alla preparazione e alla valutazione dei progetti;
b)
il sostegno al rafforzamento istituzionale e allo sviluppo di capacità amministrative per la gestione efficace del presente regolamento e dei regolamenti specifici;
c)
misure connesse all’analisi, alla gestione, al monitoraggio, allo scambio di informazioni e all’attuazione del presente regolamento e dei regolamenti specifici, nonché misure relative all’attuazione dei sistemi di controllo e all’assistenza tecnica e amministrativa;
d)
valutazioni, rapporti di esperti, statistiche e studi, anche di natura generale, sul funzionamento dei regolamenti specifici;
e)
azioni di divulgazione delle informazioni, azioni a sostegno del lavoro di rete, interventi di comunicazione, azioni di sensibilizzazione e azioni destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi. Per accrescere l’efficacia della comunicazione al grande pubblico e le sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, le risorse destinate alle attività di comunicazione a norma del presente regolamento contribuiscono anche a coprire la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell’Unione a condizione che siano connesse agli obiettivi generali del presente regolamento e dei regolamenti specifici;
f)
installazione, aggiornamento, funzionamento e interconnessione di sistemi informatici per la gestione, il monitoraggio, l’audit, il controllo e la valutazione;
g)
la progettazione di un quadro di monitoraggio e valutazione comune e di un sistema d’indicatori, tenuto conto, laddove opportuno, degli indicatori nazionali;
h)
azioni tese a migliorare i metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi di valutazione;
i)
conferenze, seminari, convegni e altre misure comuni a carattere informativo e formativo relative all’attuazione del presente regolamento e dei regolamenti specifici, per autorità e beneficiari competenti;
j)
azioni relative all’individuazione e alla prevenzione delle frodi;
k)
azioni relative all’audit.
3. Le misure e le attività di cui al paragrafo 1possono anche riguardare i quadri finanziari precedenti e successivi.
Storico versioni
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