Art. 12

Partenariato

In vigore dal 16 apr 2014
Partenariato 1.   Ogni Stato membro organizza, conformemente alle proprie norme e prassi nazionali e nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza applicabili, un partenariato con le autorità e gli organismi per svolgere il ruolo di cui al paragrafo 3. Il partenariato è costituito dalle pertinenti autorità pubbliche nazionali, regionali e locali, se del caso. Comprende altresì, ove lo si ritenga opportuno, pertinenti organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative e parti sociali. 2.   Il partenariato è condotto nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascuna categoria di partner. 3.   Gli Stati membri coinvolgono il partenariato nella stesura, nell’esecuzione, nel monitoraggio e nella valutazione dei programmi nazionali. La composizione del partenariato può variare a seconda delle varie fasi del programma. 4.   Ciascuno Stato membro istituisce un comitato di sorveglianza per supportare l’esecuzione dei programmi nazionali. 5.   La Commissione può fornire orientamenti sul monitoraggio dei programmi nazionali e, ove necessario e in accordo con lo Stato membro interessato, partecipare a titolo consultivo ai lavori del comitato di sorveglianza.
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Partenariato (Art. 12 Regolamento (UE) 2014/514) — Testo vigente | Portale Normativo