Art. 11

Individuazione e selezione dei candidati volontari

In vigore dal 3 apr 2014
Individuazione e selezione dei candidati volontari 1.   Sulla base di una valutazione preliminare delle necessità dei paesi terzi effettuata dalle organizzazioni di invio dei volontari, dalle organizzazioni d'accoglienza o da altri operatori pertinenti, le organizzazioni d'invio certificate individuano e selezionano candidati volontari a fini di formazione. 2.   L'individuazione e la selezione dei candidati volontari avvengono nel rispetto delle norme e delle procedure di cui all' e sono conformi ai principi di non discriminazione e pari opportunità. 3.   Possono candidarsi come volontari le seguenti categorie di persone, che abbiano un'età minima di diciotto anni: a) i cittadini dell'Unione, b) i cittadini di paesi terzi che sono soggiornanti di lungo periodo in uno Stato membro dell'Unione; e c) i cittadini di paesi di cui all', paragrafo 1, alle condizioni stabilite in tale articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:375:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Individuazione e selezione dei candidati volontari (Art. 11 Regolamento (UE) 2014/375) — Testo vigente | Portale Normativo